IL R.E.N.T.RI: PARTE A DICEMBRE IL NUOVO SISTEMA PER LA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI
Il 15 giugno 2023 è entrato ufficialmente in vigore il R.E.N.T.RI, acronimo di Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei RIfiuti.
Il nuovo sistema prevede una completa condivisione e interconnessione telematica dei dati relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti con l’ISPRA (Istituto superiore per la ricerca ambientale), il Catasto e gli organi di controllo, con il supporto tecnico-operativo dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 59 del 4 aprile 2023, che regolamenta il RENTRI, stabilisce le caratteristiche generali del nuovo sistema, mentre i successivi Decreti Direttoriali ne definiscono le precise modalità operative.
Di cosa si tratta? Il registro elettronico nazionale apporta modifiche al classico registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti, ai formulari identificativi dei rifiuti e alla loro vidimazione. Si tratta quindi di un nuovo obbligo di trasmissione di dati e di compilazione del registro.
Chi si deve iscrivere? I soggetti obbligati sono: gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi, gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.
Quando ci si deve iscrivere? Il decreto stabilisce che, dalla data di entrata in vigore dello stesso, l’iscrizione verrà effettuata “a scaglioni”:
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a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 si iscriveranno le imprese produttrici di rifiuti speciali con più di cinquanta dipendenti e tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali (rientrano in questa fattispecie anche le imprese di autotrasporto operanti nel settore rifiuti);
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a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 si iscriveranno le imprese produttrici di rifiuti speciali con più di dieci dipendenti;
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a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 si iscriveranno le imprese produttrici di rifiuti speciali pericoloso con un numero di dipendenti inferiore o uguale a dieci.
Quanto costa? Per ogni unità locale sono previsti dei diritti di segreteria e dei contributi annuali di diverso importo in base alla categoria di appartenenza dell’impresa: si parte dai 10 euro di diritti di segreteria fino a massimo 100 euro di contributi annuali per alcune tipologie di imprese.
Sono previste sanzioni? La mancata o irregolare iscrizione al RENTRI secondo le tempistiche e le modalità definite dal D.M. 04 aprile 2023, n. 59, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2000,00 per i rifiuti non pericolosi e da € 1000,00 a € 3000,00 per i rifiuti pericolosi.
Per ogni chiarimento o informazione visitare il sito www.rentri.gov.it oppure contattare l’Ufficio Ambiente del CATA.
Dott.ssa Eleonora Salvadego
Tel. 0437 851367
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LA PATENTE A PUNTI PER CHI OPERA NEI CANTIERI
Decreto Pnrr: le imprese artigiane apprezzano le novità sulla governance, le semplificazioni e il programma Transizione 5.0. Giudizio fortemente negativo sulla patente a punti nei cantieri e sul lavoro. Le imprese artigiane esprimono un giudizio complessivamente positivo sul decreto Pnrr che consente di snellire le procedure e accelerare l'attuazione del piano. E quanto hanno indicato CNA, Confartigianato e Casartigiani in audizione davanti alla Commissione Bilancio della Camera mettendo in risalto le misure per una governance più efficiente prevedendo anche l'attivazione di poteri sostitutivi in caso di ritardi e inerzie da parte delle amministrazioni. Le tre organizzazioni inoltre apprezzano il programma Transizione 5.0, particolarmente atteso dalle imprese artigiane, per incentivare gli investimenti in innovazione digitale e efficienza energetica, anche in abbinamento a investimenti in impianti di autoproduzione da fonti rinnovabili. CNA, Confartigianato e Casartigiani sottolineano che "anche grazie all'entità delle risorse stanziate si potranno sostenere in maniera diffusa gli investimenti delle PMI che negli ultimi anni sono rimaste escluse dai principali strumenti di agevolazione, tarati sulle imprese energivore o indirizzati sul fronte domestico/residenziale". "Ci aspettiamo che le misure di attuazione - rilevano le tre organizzazioni - garantiscano condizioni e procedure tali da non innalzare barriere di accesso penalizzanti per le piccole imprese". In tale prospettiva "abbiamo sostenuto e apprezzato la scelta di non prevedere una soglia minima di investimento per accedere al credito d'imposta". Positiva anche la possibilità che la riduzione dei consumi possa riguardare non solo l'intera unità produttiva ma anche il singolo processo sul quale si realizza l'investimento. CNA, Confartigianato e Casartigiani invece valutano molto negativamente le norme sul tema della sicurezza e in materia di lavoro. Le imprese artigiane condividono l'esigenza di migliorare la qualificazione delle imprese che operano nei cantieri edili ma sono fortemente critiche verso la patente a punti, in primo luogo perché introduce ulteriori oneri a carico delle imprese e poi in quanto l'articolato normativo presenta numerose criticità. Inoltre non si comprende la disposizione secondo cui le imprese con qualificazione SOA non sono tenute al possesso della patente a punti. Infatti "la SOA ha la funzione di comprovare le capacità economiche e tecniche di un'impresa, ma non ha alcuna valenza in materia di sicurezza sul lavoro". Giudizio negativo anche sulla disposizione che ai lavoratori coinvolti nell'appalto e nel subappalto si applica il trattamento economico non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo maggiormente applicato. Il criterio della maggiore applicazione non può essere elevato a strumento di certificazione di qualità. Infine CNA, Confartigianato e Casartigiani esprimono particolare apprezzamento sulle semplificazioni a favore dell'impresa artigiana, anche se ogni Scia o comunicazione nascondono una serie di atti che impongono alle imprese costi elevati e tempi lunghi prima ancora di avviare la propria attività. In allegato alle NEWS di Secur8 riportiamo una sintesi del D.L. 19/2024 nello specifico art. 29 comma 19 dove andrà a modificare l'art. 27 del D.Lgs 81/08 "SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE E DEI LAVORAOTRI AUTONOMI TRAMITE CREDITI".
LA PATENTE A PUNTI
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto PNRR 4 (DL 19/2024), che fissa al 1° ottobre 2024 l'entrata in vigore del nuovo obbligo per operare in cantiere nel rispetto della sicurezza dei lavoratori. Chi deve dotarsi della Patente a punti Dal 1° ottobre 2024, saranno obbligati a dotarsi della patente a punti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, individuati dall’articolo 89, comma 1, lettera a) del Testo Unico per la sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008). Si tratta dei cantieri in cui si realizzano i lavori edili o di ingegneria civile indicati nell’Allegato X dello stesso Testo Unico: - costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento; - trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici; - opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro; - scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Non avranno l'obbligo di acquisire la patente a punti le imprese in possesso di una certificazione Soa. (E’ la certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici)
Come richiedere la patente a punti
L’impresa o il lavoratore autonomo dovrà richiedere la patente a punti alla sede territoriale dell’ispettorato nazionale del lavoro. Al momento della richiesta, il responsabile legale dell’impresa o il lavoratore autonomo dovrà dimostrare: l’iscrizione alla Camera di Commercio, l’adempimento degli obblighi formativi, il possesso del Documento unico di regolarità contributiva (Durc), il possesso del Documento di valutazione dei rischi (Dvr) e il possesso del Documento unico di regolarità fiscale (Durf). Una volta accertati i requisiti, l’Ispettorato rilascerà la patente in formato digitale. In attesa del rilascio, le imprese e i lavoratori autonomi potranno lavorare nei cantieri, a meno che l’Ispettorato non disponga diversamente con una comunicazione ad-hoc.
Come funziona la patente a punti
La patente a punti verrà rilasciata con un punteggio iniziale di 30 crediti e subirà decurtazioni variabili a seconda della gravità della violazione:
- 10 crediti per le violazioni che portano alla sospensione dell’attività imprenditoriale, indicate nell’Allegato I del Testo Unico, come ad esempio la mancata elaborazione del Dvr o del Piano di emergenza ed evacuazione;
- 7 crediti per le violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI, come il rischio di esplosione o sprofondamento;
- 5 crediti per l’impiego di lavoratori irregolari;
- 20 crediti per la morte di un lavoratore causata dalla responsabilità del datore di lavoro;
- 15 crediti per un infortunio che causa l’inabilità permanente del lavoratore;
- 10 crediti per un infortunio che causa l’inabilità temporanea del lavoratore.
PER LAVORARE NEI CANTIERI SARA’ NECESSARIO CHE SULLA PATENTE A PUNTI SIANO PRESENTI ALMENO 15 CREDITI RESIDUI. Nei casi di infortuni che causano la morte o l’inabilità, l’Ispettorato del lavoro potrà sospendere la patente a punti fino a 12 mesi.
Ma cosa accade a coloro che abbiano un punteggio pari o inferiore a 15 crediti?
Tali soggetti non potranno operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008, fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti nonché gli effetti dei provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008. Chi ha subito le decurtazioni, potrà recuperare fino a 15 crediti con la frequenza di corsi in materia di sicurezza. Il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione (MOG) di cui all’articolo 30 del D.Lgs 81/08.
I prossimi step della patente a punti nei cantieri
Prima che le novità sulla patente a punti nei cantieri diventino operative, è necessario che il Decreto PNRR 4 sia convertito in legge. Tutte le associazioni di categoria e i sindacati sono rimasti scontenti dalla misura della nuova patente a punti nei cantieri, giudicata un inutile aggravio burocratico che non sarà in grado di tutelare realmente la sicurezza dei lavoratori. È quindi possibile che le associazioni di categoria e i sindacati si facciano promotori di emendamenti al Decreto PNRR 4 e che le misure vengano modificate prima che diventino operative.
Sarà cura del C.A.T.A. tenervi aggiornati sugli sviluppi di questa importante norma.
IL CALENDARIO 2024 DELLA SICUREZZA IN PILLOLE
La sicurezza non è un hobby, è la vita
Il calendario della sicurezza dello SPISAL dell’Ulss 1 Dolomiti
Anche quest’anno lo SPISAL dell’Ulss 1 Dolomiti propone il “Calendario della sicurezza” per ricordare l’importanza di prestare attenzione a cosa ciascuno può fare ogni giorno a casa, al lavoro e nel tempo libero, con responsabilità, per non mettere a repentaglio la propria salute, quella delle persone vicine e quella dei soccorritori.
La parola “sicurezza” deriva del latino securus, senza preoccupazioni. Quando ci sentiamo sicuri, infatti, siamo “senza preoccupazioni”.
Ognuno di noi, quotidianamente, può compiere scelte per vivere in sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, con ricadute benefiche personali e di comunità.
Per scaricare il calendario in pdf clicca qui -> parte 1 e parte due
Buon nuovo anno a tutti dal C.A.T.A.!
IL 15 GIUGNO 2023, CON IL DECRETO MINISTERIALE N. 59 DEL 4 APRILE 2023, E’ UFFICIALMENTE ENTRATO IN VIGORE IL R.E.N.T.Ri. – REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE SULLA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI. SI RESTA IN ATTESA DELLE MODALITA’ OPERATIVE.
I principi su cui si fonda il nuovo sistema sono relativi all’economia circolare, alla tracciabilità dei rifiuti e alla responsabilità estesa del produttore: per questo motivo, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con il supporto operativo e tecnico dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, hanno deciso di gestire il RENTRI e i formulari di identificazione dei rifiuti su apposite piattaforme online.
Chi è obbligato ad aderire?
I soggetti individuati dalla norma sono le imprese che effettuano trattamenti sui rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi, gli intermediari, i commercianti e i trasportatori a titolo professionale di rifiuti pericolosi, i Consorzi per il recupero e il riciclaggio e i soggetti di cui all’art. 189 comma 3 del D. Lgs. 152/06.
Sono previsti inoltre diritti di iscrizione, contributi annuali e l’adesione delle imprese suddivisa in scaglioni con tempistiche diverse:
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Dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 per i produttori iniziali di rifiuti speciali con più di cinquanta dipendenti e per tutti i soggetti diversi dai produttori iniziali;
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Dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 per i produttori iniziali di rifiuti speciali con più di dieci dipendenti;
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Dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali obbligati.
Sono attesi entro la fine del 2023 i decreti attuativi concernenti le modalità e le istruzioni operative del RENTRI.
L’apparato sanzionatorio rimane invece invariato (si fa sempre riferimento al Testo Unico Ambientale).
Il CATA Consorzio Artigiano per la Tutela dell’Ambiente rimane a completa disposizione per eventuali chiarimenti e aggiornamenti.
WEBINAR GRATUITO: LA SICUREZZA ANTINCENDIO
WEBINAR GRATUITO del 27/06/2023: LA SICUREZZA ANTINCENDIO
per fare il punto su alcuni aspetti tecnici degli adempimenti previsti dalle attuali normative antincendio:
- D.M. 1 settembre 2021 inquadra l’aspetto relativo al controllo e manutenzione delle attrezzature, degli impianti e dei sistemi di sicurezza antincendio;
- D.M. 2 settembre 2021 è incentrato sugli aspetti relativi alla gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza ed alle caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio; esso comprende anche i corsi di formazione per gli addetti antincendio e per i formatori;
- D.M. 3 settembre 2021 determina gli aspetti relativi alla valutazione dei rischi d’incendio, e sulle conseguenti misure di prevenzione, protezione e gestionali da attuare per la riduzione degli stessi, indicando, per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, i criteri da adottare.
MARTEDI’ 27 GIUGNO 2023 ALLE ORE 16.00
L'incontro sarà l'occasione per ascoltare direttamente dai rappresentanti dei Vigili del Fuoco quali sono le strategie e le procedure da attuare a tale riguardo.
INTRODUZIONE: CATA - DIEGO DA CANAL
ASPETTI TECNICI: VIGILI DEL FUOCO BELLUNO - FABIO JERMAN
Evento gratuito.
Per partecipare registrati cliccando qui
PIANO MIRATO DI PREVENZIONE SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO IN ALCUNI COMPARTI: LA LOGISTICA
Il servizio SPISAL dell'AULSS 1 Dolomiti sta avviando in questi giorni l'intervento di prevenzione e vigilanza in tema di igiene e sicurezza dei lavoratori nelle aziende del comparto "LOGISTICA MOVIMENTAZIONE MERCI".
L'intervento si svilupperà nelle seguenti fasi:
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FASE INFORMATIVA: invio lettera, check list di controllo e incontro programmato per il giorno 28 aprile 2023 alle ore 14.00 presso sala riunioni dell'Ospedale di Belluno.
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FASE ISPETTIVA: da ottobre 2023 fino a tutto il 2025.
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FASE CONCLUSIVA: con divulgazione dei risultati.
Il Piano Mirato di Prevenzione (PMP) è uno strumento di controllo e programmazione a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Il piano avviato dalla Regione Veneto tramite i Servizi SPISAL attualmente coinvolge il settore della LOGISTICA e prossimamente interverrà anche sul settore metalmeccanico ed il legno.
Per una prima autovalutazione la Regione Veneto ha messo a disposizione delle imprese dei tre settori le seguenti checklist: Checklist settore metalmeccanico - sicurezza delle macchine; Checklist settore del legno - sicurezza delle macchine; Checklist settore del legno - rischio esposizione ad agenti cancerogeni; Checklist settore logistica - viabilità e attività di carico/scarico merci.
Le aziende del comparto della LOGISTICA che in questi giorni ricevono la comunicazione da parte dello SPISAL dovranno, anche con il nostro supporto, compilare la check list ed inoltrarla allo SPISAL all'indirizzo PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. Il MANUALE DELLA LOGISITICA e la check list di autovalutazione sono altri strumenti messi a disposizione per un'analisi più dettagliata della propria situazione lavorativa.
IL CATA è come sempre a disposizione per le attività di consulenza e supporto.
Maggiori informazioni al n. 0437 851360 - mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
MUD 2023: LA SCADENZA E' L' 8 LUGLIO 2023
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) del 10 marzo 2023, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale MUD per l’anno 2023, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2022.
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica comunica che, in base all'articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n. 70, il termine per la presentazione del MUD è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 8 luglio 2023.
La pubblicazione degli allegati al DPCM recante l’approvazione del MUD per l’anno 2023 è demandata al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica che, a tal fine, ha pubblicato sul proprio sito web le istruzioni per la compilazione del Modello Unico di Dichiarazione, il modello per la comunicazione rifiuti semplificata, i modelli raccolta dati e le istruzioni per la presentazione telematica.
Unioncamere invece ha provveduto a pubblicare i prodotti informatici e i portali per la compilazione e presentazione del MUD 2023, ed in particolare:
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portaIe teIematico per Ia trasmissione deIIe Comunicazioni Rifiuti, Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, Veicoli fuori uso, ImbaIIaggi;
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portaIe teIematicoper Ia compilazione e trasmissione deIIa Comunicazione rifiuti urbani e raccoIti in convenzione;
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portaIe teIematico per Ia compiIazione e trasmissione deIIa Comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
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portale telematico per Ia compiIazione deIIa Comunicazione semplificata.
Inoltre Unioncamere metterà a disposizione:
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il prodotto informatico per Ia compilazione deIIe Comunicazioni Rifiuti, ImbaIIaggi, VeicoIi fuori uso, Rifiuti da apparecchiature eIettriche ed elettroniche, che sarà reso disponibile tramite la sezione MUD del portale EcoCamere e tramite il sito del MUD Telematico;
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il prodotto informatico per iI controIIo formaIe deIIe dichiarazioni trasmesse dai soggetti che utilizzano prodotti software diversi da queIIo predisposto da Unioncamere.
Per ogni chiarimento, informazioni o supporto nell’invio delle dichiarazioni, il C.A.T.A. rimane a completa disposizione.
TEL dott.ssa Eleonora Salvadego 0437 851367, mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o
E-MAIL Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Fissata la scadenza per la Dichiarazione MUD 2023
Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale – MUD – è un insieme di dichiarazioni relative alla gestione dei rifiuti da parte di alcuni soggetti precisamente identificati dalla normativa, come ad esempio i produttori, i trasportatori e i Comuni.
La scadenza naturale della dichiarazione, pur essendo stata prorogata negli ultimi anni a causa dello stato emergenziale sanitario, sarebbe il 30 aprile ma quest’anno, a causa dei giorni festivi, il termine per la presentazione del MUD è il giorno MARTEDI’ 2 MAGGIO 2023.
Rimangono invariati i soggetti obbligati, le modalità per l’invio delle comunicazioni (in particolare le Comunicazioni Rifiuti, RAEE, Imballaggi, Veicoli fuori uso vanno inviate via telematica tramite il sito www.mud.telematico.it; la comunicazione rifiuti semplificata va compilata tramite il sito mudsemplificato.ecocerved.it e trasmessa via PEC all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ) e i diritti di segreteria.
Per ogni eventuale chiarimento e per il supporto necessario gli uffici del CATA rimangono a completa disposizione:
Eleonora Salvadego
tel 0437 851367
e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
SUPERBONUS 110%, DAL 1° GENNAIO OBBLIGO DI ATTESTAZIONE SOA PER LE IMPRESE
Con il D.L. n. 21/2022, convertito con legge n. 51/2022, è stato introdotto l'obbligo, a partire dal 1° luglio 2023 del rilascio dell'attestazione SOA da parte delle imprese esecutrici di lavori di importo superiore a 516 mila euro per l'accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero alle detrazioni previste per il Superbonus 110%.
In realtà, l'obbligo è già scattato con l'arrivo del nuovo anno, prevedendo un regime transitorio.
Ricordiamo che a seguito delle recenti modifiche normative, la detrazione del 110% prevista dall'art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) spetta:
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fino al 31 dicembre 2023 per condomini, persone fisiche proprietarie o comproprietarie di edifici plurifamiliari da 2 a 4 u.i. autonomamente accatastate, Onlus, ApS, Adv, IACP e cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
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fino al 31 dicembre 2025f per interventi su edifici nei territori colpiti da eventi sismici. Ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 51/2022, tra i requisiti per usufruire della massima agevolazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica o di riduzione del rischio sismico, nel caso in cui l'importo dei lavori sia pari o superiore a 516 mila euro, dal 2023 viene anche richiesto che le imprese appaltatrici siano in possesso di attestazione SOA.
L'introduzione dell'obbligo di qualificazione prevede due step: un periodo transitorio dal 1° gennaio al 30 giugno 2023 e l'obbligo definitivo dal 1° luglio 2023.
Durante il periodo transitorio, le imprese saranno tenute all'accesso ad un nuovo sistema di qualificazione. In particolare, l'esecuzione dei lavori potrà essere affidata alle imprese in possesso della qualificazione ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto o quelle che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto documentano alla committenza o all'impresa subappaltante di avere sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dallo stesso art. 84 del Codice degli Appalti. Questa deroga sarà in vigore fino al 30 giugno 2023.
Dal 1° luglio 2023, la qualificazione delle imprese sarà obbligatoria e i lavori potranno essere affidati solo ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Infine, ricordiamo che le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione (20 maggio 2022), nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell'articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Le imprese che dovessero essere interessate ad una verifica dei propri requisiti per potersi qualificare, o capire meglio la novità introdotta e le ricadute sul lavoro, è utile che si attivino quanto prima contattando
Diego Da Canal del CATA al 0437 851360 o mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
La SOA di riferimento per la nostra organizzazione è la CQOP la quale ci mette a disposizione un proprio tecnico al fine di valutare preventivamente le caratteristiche dell'impresa interessata.
Novità ambientali 2023
L'anno 2023 è iniziato all’insegna delle novità che il C.A.T.A. Consorzio Artigiano per la Tutela dell'Ambiente si propone sempre di rendere disponibili ed adattabili alle concrete esigenze delle imprese.
Di seguito alcuni punti meritevoli di attenzione.
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Consulente ADR - A partire dal 1° gennaio 2023 la figura dello speditore è equiparato, per quanto riguarda le esenzioni previste quali ad esempio la nomina del consulente ADR, alle imprese definite come imballatore, riempitore di merci o di rifiuti pericolosi. Tale regime prevede sempre e comunque per tutti il rispetto delle corrette procedure di manipolazione e imballaggio delle merci e, in alcuni casi in cui l’esonero non è previsto, la nomina di un consulente ADR che si occupa della formazione del personale, del mantenimento e della verifica dei necessari requisiti per il trasporto in sicurezza di merci pericolose su strada.
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Etichettatura ambientale degli imballaggi - A partire dal 1° gennaio 2023 chiunque immetta imballi nel mercato (per esempio merce imballata con scatole in cartone, reggette, films estensibili o pallets) è chiamato a provvedere all’etichettatura ambientale degli imballaggi, cioè a rendere disponibili al destinatario alcune informazioni relative alla natura e allo smaltimento dei materiali.
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Emissioni in atmosfera - Ricordiamo che nel corso del 2023 andranno a scadere, trascorsi 15 anni, le autorizzazioni di carattere generale le cui richieste di adesione erano state effettuate nell’anno 2008. Il rinnovo della richiesta di adesione all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera di carattere generale dovrà essere presentata almeno 45 giorni prima della naturale scadenza. Inoltre, nel corso del 2023, dovranno essere eseguite le analisi periodiche delle emissioni in atmosfera:
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Annuali, per le ditte titolari di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ovvero di Autorizzazione alle emissioni in atmosfera “ordinaria”
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Triennali, se effettuate l’ultima volta nell’anno 2020, per le ditte che hanno aderito all’Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di “carattere generale”.
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Dichiarazione MUD 2023 - Ricordiamo che attualmente la scadenza della dichiarazione dei rifiuti è fissata al 30/04/2023 Tutti i produttori di rifiuti speciali pericolosi sono obbligati ad elaborare e trasmettere la dichiarazione dei rifiuti (olio esausto, accumulatori al piombo, filtri olio, solventi chimici, …). L’inosservanza di questa disposizione di legge porta a rilevanti sanzioni. I produttori di soli rifiuti non pericolosi sono obbligati a presentare la dichiarazione solo se con numero di lavoratori superiore a dieci. I produttori di soli rifiuti non pericolosi con numero inferiore o uguale a dieci lavoratori non devono quindi presentare la pratica.
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Albo Nazionale Gestori Ambientali - Le imprese che producono e trasportano i propri rifiuti devono essere iscritte all’Albo Gestori Ambientali e i diritti di iscrizione scadono il 30 aprile di ogni anno. Anche in questo caso, se il mezzo circola senza la dovuta autorizzazione si configura il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata.
Per dubbi o chiarimenti in merito il C.A.T.A. rimane a completa disposizione e ricorda inoltre che, per le imprese già aderenti ad altri servizi, sono riservate particolari tariffe agevolate.
Per chiedere informazioni più dettagliate cliccare qui o contattare la dott.ssa Eleonora Salvadego al 0437 851367 o mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
RIFIUTI: LA DICHIARAZIONE MUD 2023
Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) è una dichiarazione relativa ai rifiuti prodotti e smaltiti che va presentata annualmente da diverse tipologie di imprese. Esso rappresenta un obbligo di comunicazione.
La normativa di riferimento è piuttosto corposa e comprende in particolare la Legge 70/1994 e il Decreto Legislativo 152/2006; ogni anno tuttavia – a causa del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e della data in cui esso viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – possono essere previste modifiche sia riguardo ai contenuti sia riguardo alla scadenza della presentazione: non considerando eventuali proroghe ad oggi sconosciute, la scadenza è prevista come sempre per il 30 aprile 2023.
Il Modello di Dichiarazione Ambientale è articolato in Comunicazioni che devono essere presentate da diverse tipologie di imprese: i produttori di rifiuti speciali solitamente presentano la Comunicazione Rifiuti, ma sono presenti anche la Comunicazione Veicoli Fuori Uso, quella per gli Imballaggi, quella per i Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), quella per i Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione e la Comunicazione per i Produttori di AEE.
Il MUD, uno per ogni unità locale e riferito all’anno precedente la presentazione, va inviato alla Camera di Commercio di competenza ed è previsto per l’attuazione delle varie norme in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica.
Ricordiamo che i soggetti obbligati sono i seguenti:
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chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
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commercianti e intermediari senza detenzione
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imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
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imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
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imprese ed enti che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali
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i Consorzi istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
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i gestori del servizio pubblico di raccolta.
Per la compilazione e l’invio della dichiarazione, sono messi a disposizione delle imprese appositi portali e prodotti informatici e tutte le informazioni necessarie alla firma digitale e ai pagamenti dei diritti di segreteria.
Infine, per completezza, specifichiamo che sono previste delle sanzioni:
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da euro 26,00 a euro 160,00 per un invio ritardato del MUD ma entro 60 giorni dalla scadenza
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da euro 2.000,00 a euro 10.000,00 per un invio successivo ai 60 giorni dalla scadenza, per un’omessa, incompleta o inesatta dichiarazione.
Il C.A.T.A. – Consorzio Artigiano per la Tutela dell’Ambiente – da anni supporta le imprese in questi adempimenti e rimane a completa disposizione sia per la trasmissione delle pratiche sia per il controllo dei registri cronologici di carico scarico e la gestione dei depositi temporanei, presso gli uffici del C.A.T.A. o direttamente presso le sedi dei Clienti.
Ricordiamo infine che per gli aderenti a Rete Imprese Dolomiti, al Sistema gestionale “Secur8” o già seguite per la Sicurezza e la Formazione, sono previsti costi agevolati.
A disposizione per ogni chiarimento.
C.A.T.A.
Dott.ssa Eleonora Salvadego
Tel 0437 851367
Mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI: GLI OBBLIGHI DAL 1 GENNAIO 2023
L’11 settembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, che recepisce la direttiva UE 2018/851 sui rifiuti, e la direttiva (UE) 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio.
In particolare sono state apportate modifiche al comma 5 dell’art. 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, il Testo Unico in materia ambientale.
COSA PREVEDE LA NORMATIVA
La normativa dispone che tutti gli imballaggi siano “opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.”
DUE DIVERSE CASISTICHE
Dallo studio dei testi di legge si evincono due situazioni differenti per la strutturazione dei contenuti minimi dell’etichetta a seconda del circuito di destinazione finale degli imballaggi: B2B (commerciale/industriale) o B2C (consumatore/canale domestico).
Inoltre vengono presi in considerazione, in modo diverso, gli imballaggi monocomponente, quelli multicomponente e quelli composti.
COSA RIPORTARE IN ETICHETTA
I contenuti generali da riportare in etichetta sono diversi in base ai canali di destinazione.
Canale B2B: va indicata obbligatoriamente la codifica alfanumerica indicante la natura del materiale (es. FOR 50) e sono consigliate la descrizione della tipologia di imballaggio, le indicazioni per la raccolta e i suggerimenti per una raccolta differenziata di qualità.
Canale B2C: vanno indicate obbligatoriamente la codifica alfanumerica indicante la natura del materiale (es. FOR 50) e le indicazioni per la raccolta, è altamente consigliata la descrizione della tipologia di imballaggio e sono consigliati i suggerimenti per una raccolta differenziata di qualità.
Consigliamo di verificare la codifica dell'imballaggio consultando la normativa (Decisione 97/129/CE) e poi di chiedere conferma al proprio fornitore.
Ricordiamo che l'obbligo di codifica del materiale ricade espressamente sul Produttore dell'imballaggio.
COME COSTRUIRE L’ETICHETTATURA AMBIENTALE
Le informazioni per l’etichettatura ambientale degli imballaggi possono essere rese disponibili mediante l’apposizione della classica etichetta sulla merce oppure è consentito il ricorso a canali digitali (ad esempio App, QR code, siti web), in coerenza con il processo di innovazione tecnologica e semplificazione previsto all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Possono essere utilizzati anche documenti di trasporto o altra documentazione che accompagna la merce a patto che l’accesso all’informazione specifica per l’imballaggio risulti facile e diretta, e che detta informazione sia puntuale e non di difficile interpretazione.
ENTRATA IN VIGORE ED ESAURIMENTO SCORTE
Gli obblighi entrano in vigore il 1° gennaio 2023 ma i provvedimenti prevedono la possibilità per gli operatori del settore di commercializzare gli imballaggi privi dei nuovi requisiti già immessi al commercio o già provvisti di etichetta al 1° gennaio 2023, fino ad esaurimento scorte.
SANZIONI
Chiunque immette nel mercato imballaggi privi dei requisiti di cui all’art. 219 comma 5, D.Lgs 152/2006 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.200,00 a € 40.000,00.
LINEE GUIDA
Il Ministero della Transizione Ecologica ha reso disponibili le Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art. 219 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. nelle quali viene spiegata la normativa con utili esempi pratici e di facile consultazione.
Il C.A.T.A. rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti o consulenze al num. 0437 851367 o mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
ADR nota esplicativa sui casi di non obbligatorietà della nomina del consulente ADR per trasporto stradale di merci pericolose
Come auspicato nella nostra precedente comunicazione sull'argomento e' stata pubblicata ieri (21/12/2022) a firma del Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture Trasporti una nota esplicativa dove le esenzioni previste dall' Accordo ADR per tutti i soggetti QUALI trasportatore, imballatore, caricatore, riempitore e scaricatore SONO APPLICABILI ANCHE ALL'IMPRESA CHE RISULTA SOLO COME "SPEDITORE".
Clicca qui per la nota informativa del Ministero.
Per ulteriori chiarimenti o situazioni dubbie o particolari gli uffici del CATA sono a disposizione al 0437 851360.
Novità ADR: obbligo di nomina del consulente ADR entro il 31.12.2022 PER I COSIDDETTI “SPEDITORI”
L’imminente avvio dell’obbligo di nomina del consulente ADR per i cosiddetti “speditori” sta presentando forti dubbi interpretativi e, di conseguenza, diffusa preoccupazione tra le imprese.
Nell’ADR 2019, è stata aggiunta la figura dello speditore agli altri soggetti coinvolti in un obbligo di nomina ADR, ovvero coloro che ricoprono i seguenti ruoli: trasportatore, imballatore, caricatore, riempitore e scaricatore.
All’interno di questa norma era previsto per gli speditori 4 anni di periodo transitorio e, pertanto, la nomina del consulente per le aziende che si configurano come speditori deve avvenire entro il 31/12/2022.
Chi è lo speditore? Lo speditore, secondo la Normativa ADR, è l’impresa che spedisce merci pericolose (quindi anche rifiuti pericolosi per conto proprio o per conto terzi). Egli ha l’obbligo di presentare al trasportatore una spedizione conforme alle disposizioni dell’ADR.
Con riferimento all’avvio di tale nuovo obbligo, il problema principale nasce da una non chiara applicabilità delle esenzioni previste anche per gli speditori. Sia il D.Lgs. 40/2000 che il D.Lgs. 35/2010 non contemplano infatti lo “speditore” semplicemente perché tali norme risalgono ad un periodo antecedente all’introduzione di tale figura nella disciplina ADR.
A nostro avviso, nonostante l’assenza di un esplicito richiamo alle esenzioni con riferimento ai nuovi obblighi per gli speditori, l’unica interpretazione logica è quella di una lettura estensiva di tali esenzioni, poiché in caso contrario si avrebbe il paradosso che le imprese che hanno, da sempre in esenzione, effettuato attività di carico e imballaggio di piccole quantità di merci/rifiuti pericolosi (si pensi ad esempio ad una impresa del settore dell’Autoriparazione che spedisce pochi kg di rifiuti ADR, come l’olio esausto o le batterie al piombo), ora invece, nella veste di “speditori”, dovrebbero sostenere l’onere della nomina del consulente ADR. Tenuto conto dei molteplici dubbi interpretativi che, al contrario, sembrano portare ad una diversa lettura, le nostre Associazioni di categoria hanno inviato una lettera ai tre ministeri coinvolti, affinché possa essere formalizzata la nostra interpretazione.
In attesa di questo auspicabile chiarimento, riteniamo che si possa provare a ridimensionare le preoccupazioni e l’insistenza di chi spinge verso una generale applicazione dell’obbligo di nomina del consulente ADR a tutte le imprese che si configurano, anche per piccoli quantitativi, come speditori.
Servizio proposto: il C.A.T.A. in accordo con un consulente ADR certificato offre il servizio di consulenza e in particolare, in mancanza di un chiarimento ministeriale che dovrebbe avvenire entro fine anno, il nostro servizio prevede la nomina del consulente ADR.
Tale nomina da farsi entro il 31/12/2022 consente di avere ulteriori 15 giorni di tempo per la comunicazione ufficiale all’ufficio UMC (motorizzazione civile di dove ha sede la ditta) sempre nell’attesa che il Ministero possa esprimersi nel senso delle deroghe che riguardano lo “speditore”.
Tal nomina potrà essere successivamente revocata in qualsiasi momento qualora vi siano da parte ministeriale i chiarimenti del caso.
Saranno condivisi aggiornamenti non appena vi sarà riscontro alle nostre richieste.
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio ambiente e sicurezza del C.A.T.A. 0437 851360 – mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
RETI DI TELERISCALDAMENTO A BIOMASSA LEGNOSA: l'incontro a Palazzo Bembo
Le reti di teleriscaldamento a biomassa legnosa rappresentano una possibile opzione per una riduzione del gap energetico nei territori montani ricchi di boschi e foreste?
Il Consorzio Legno Veneto ha organizzato un incontro dedicato a queste tematiche dove interverranno relatori esperti del settore e ha il piacere di invitare tutti gli interessati
mercoledì 9 novembre 2022
alle ore 17:00
presso la sala conferenze di Palazzo Bembo (BL).
Per dettagli e iscrizioni potete visionare la locandina qui.
RISCALDAMENTO DOMESTICO A LEGNA: l'incontro a Palazzo Bembo
È POSSIBILE RIDURRE LE EMISSIONI INQUINANTI?
È possibile avviare un progetto di "indipendenza energetica” riscaldandosi conla legna da ardere raccolta dai boschi locali? Quali azioni prioritarie per ridurre le emissioni nocive e migliorare la sicurezza degli impianti domestici?
Il Consorzio Legno Veneto ha il piacere di invitare gli interessati all'incontro organizzato con esperti del settore per parlare di questa attuale tematica.
Vi aspettiamo il 10 novembre 2022 alle ore 17:00 presso la Sala Conferenze di Palazzo Bembo (BL).
Per iscriverti e per visualizzare la scaletta clicca qui.
L'OBBLIGO DELLA SOA E' ESTESO ANCHE AI PRIVATI A PARTIRE DA GENNAIO 2023
A decorrere dal 1 gennaio 2023 e fino al 30 giugno l’esecuzione dei lavori del valore superiore a 516.000 euro necessiterà di qualificazione SOA.
Nello specifico l’esecuzione dei lavori affidati a:
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a) imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
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b) imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 2
A decorrere dal 1 luglio 2023 l’esecuzione dei lavori di importo superiore ai 516.000 euro è affidata a:
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a) imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
In relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla lettera b) del comma 1, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è condizionata dell’avvenuto rilascio dell’attestazione di qualificazione di cui all’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all’impresa esecutrice.
Le disposizioni non si applicano, invece, ai lavori in corso di esecuzione al giorno 1 gennaio 2023 e ai contratti di appalto e subappalto avvenuti in data precedente al quella di entrata in vigore della legge.
Le imprese che dovessero essere interessate ad una verifica dei propri requisiti per potersi qualificare, o capire meglio la novità introdotta e le ricadute sul lavoro, è utile che si attivino quanto prima anche contattando Diego Da Canal del C.A.T.A. al 0437 851360 oppure tramite mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
LA NUOVA POLIZZA DI TUTELA LEGALE PROPOSTA DAL C.A.T.A.
Il Consorzio Artigiano per la Tutela dell'Ambiente C.A.T.A. anche quest'anno ha stipulato la POLIZZA DI TUTELA LEGALE per le aziende aderenti al programma "SECUR8". La polizza copre le spese del legale di fiducia per ogni grado di giudizio per la difesa in sede penale per reati colposi in materia ambientale (D.lgs. 152/06), per reati in materia di sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/08), opposizione a provvedimenti amministrativi. Il massimale garantito ammonta a Euro 15.000,00 per singolo evento senza alcuna franchigia. Il contributo richiesto ad ogni assicurato è pari a Euro 60,00 + IVA e garantirà una copertura annua con scadenza 11/04/2023. In allegato trovate le modalità per aderire alla vantaggiosa proposta.Per ulteriori informazioni e per l'adesione clicca qui oppure contatta i nostri uffici del C.A.T.A.:Diego Da Canal 0437 851360mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
LA DICHIARAZIONE AMBIENTALE MUD E LA NUOVA SCADENZA
Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) è una dichiarazione relativa ai rifiuti prodotti e smaltiti che va presentata annualmente da diverse tipologie di imprese.
La normativa di riferimento è piuttosto corposa e comprende in particolare la Legge 70/1994 e il Decreto Legislativo 152/2006; ogni anno tuttavia – a causa del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e della data in cui esso viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – possono essere previste modifiche sia riguardo ai contenuti sia riguardo alla scadenza della presentazione: quest’anno infatti il nuovo termine è fissato al 21 maggio 2022.
Il Modello di Dichiarazione Ambientale è articolato in Comunicazioni che devono essere presentate da diverse tipologie di imprese: i produttori di rifiuti speciali solitamente presentano la Comunicazione Rifiuti, ma sono presenti anche la Comunicazione Veicoli Fuori Uso, quella per gli Imballaggi, quella per i Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), quella per i Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione e la Comunicazione per i Produttori di AEE.
Il MUD, uno per ogni unità locale e riferito all’anno precedente, va presentato alla Camera di Commercio di competenza ed è previsto per l’attuazione delle varie norme in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica.
Ricordiamo che i soggetti obbligati sono i seguenti:
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Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
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Commercianti e intermediari senza detenzione
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Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
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Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
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Imprese ed enti che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali
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I Consorzi istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
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I gestori del servizio pubblico di raccolta
Per la compilazione e l’invio della dichiarazione, sono messi a disposizione delle imprese appositi portali e prodotti informatici e tutte le informazioni necessarie alla firma digitale e ai pagamenti dei diritti di segreteria.
Infine, per completezza, specifichiamo che le sanzioni previste sono:
-
Da euro 26,00 a euro 160,00 per un invio ritardato del MUD ma entro 60 giorni dalla scadenza
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Da euro 2.000,00 a euro 10.000,00 per un invio successivo ai 60 giorni dalla scadenza, per un’omessa, incompleta o inesatta dichiarazione
Per qualsiasi informazione e per l’invio delle pratiche, il C.A.T.A. Consorzio Artigiano per la Tutela dell’Ambiente rimane a completa disposizione delle imprese, ricordando che vengono proposti costi agevolati per quelle aderenti a Rete Imprese Dolomiti, al Sistema di Gestione “Secur8” o già seguite per la Sicurezza e la Formazione.
C.A.T.A.
Eleonora Salvadego
Tel 0437 851367
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Webinar 14/02/2022: Come cambia la Sicurezza sul Lavoro
WEBINAR GRATUITO
COME CAMBIA LA SICUREZZA SUL LAVORO:
LE IMPORTANTI MODIFICHE INTRODOTTE AL TESTO UNICO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
LUNEDI’ 14 FEBBRAIO 2022 DALLE 15:00 ALLE 17:30
D.L. 146/2021 e Legge di conversione 215/2021
Nel webinar di LUNEDI’ 14 FEBBRAIO 2022 dalle 15:00 alle 17:00 analizzeremo insieme quali sono i 14 articoli del D.Lgs 81/08 modificati con l’obiettivo di innalzare il livello della prevenzione in azienda
PROGRAMMA:
15:00 Le novità per la formazione alla sicurezza e l’importanza dell’addestramento
Diego Da Canal e Martina Zaetta, tecnici del CATA
15:30 Le responsabilità nei luoghi di lavoro (datori di lavoro, dirigenti e preposti): evoluzione giurisprudenziale e normativa
Avv. Innocenzo Megali e Avv. Beatrice Verrati
16:00 Vigilanza e provvedimenti di sospensione, cosa è cambiato e le indicazioni dell’Ispettorato del Lavoro – I nuovi compiti dell’Ispettorato del lavoro
Ispettori Mariagrazia Serranò e Dauro Dell’Anna; Ispettorato Territoriale del Lavoro di Belluno
Vi aspettiamo lunedì 14 febbraio dalle 15:00 alle 17:00 in Videoconferenza
La partecipazione è gratuita e non ci sono limiti di adesione, ma è richiesta presenza con webcam accesa. Il seminario dà diritto a due ore di crediti formativi per il percorso di aggiornamento RSPP-DATORI DI LAVORO, RSPP, ASPP, RLS.
Iscriversi è facile, basta compilare online il modulo di adesione cliccando qui
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