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APPALTI LAVORI PUBBLICI

Appalti lavori pubblici: Affidamento diretto dei lavori: dal 2019 si innalza la soglia a 150.000 euro

 

Appalti lavoro pubblici. Dal 2019 si innalza da 40.000 a 150.000 euro la soglia entro cui si possono affidare direttamente lavori pubblici senza una gara formale, l’unico vincolo è consultare almeno tre operatori economici. Con la legge n. 145/2018 (legge di Bilancio 2019) viene modificato l’art. 1 comma 912 il Codice degli appalti pubblici. In attesa di una sua complessiva revisione viene rivista solo la parte che riguarda l’affidamento diretto dei lavori. Viene previsto che le stazioni appaltanti, in deroga all’art. 36, comma 2, possano procedere all’affidamento diretto di lavori pubblici di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro. L’unico vincolo a tutela della trasparenza e della corretta competitività delle imprese è la previa consultazione, ove esistenti, di almeno 3 operatori economici.

La nuova norma è già operativa a partire dal 1° gennaio 2019 ed eleva la soglia dell’affidamento diretto senza vincoli di pubblicità. In precedenza, per importi tra i 40.000 e fino a 150.000 euro era necessario bandire la gara d’appalto con invito di almeno 10 imprese, selezionate tramite indagine di mercato o previ elenchi di operatori, con obbligo di rotazione e obbligo di pubblicità finale sull’affidamento. Si tratta comunque di disposizione temporanea, che sarà in vigore fino al 31 dicembre 2019. A seguito dell’entrata in vigore della nuova legge i lavori possono, quindi, essere suddivisi in:
• lavori pubblici fino a 40.000 euro
• lavori pubblici da 40.000 a 150.000 euro
• lavori pubblici da 150.000 a 350.000 euro
• lavori pubblici da 350.000 a 1 milione di euro

Appalti pubblici: lavori fino a 40.000 euro

Per i lavori pubblici fino ad un importo di 40.000 euro resta confermata la possibilità di ricorrere all’affidamento diretto; la legge di Bilancio 2019 infatti non modifica il comma 2, lettera a) dell’art. 36 del Codice Appalti.

Appalti pubblici: lavori tra i 40.000 euro ed i 150.000 euro, le maggiori novità 2019

Sopra la soglia dei 40.000 euro e fino a 150.000 euro, l’articolo 36 prevedeva lo svolgimento di una procedura negoziata a cui dovevano essere invitati, se esistenti, almeno 10 operatori economici; la scelta di questi ultimi doveva avvenire tramite indagine di mercato o elenchi precostituiti, garantendo il principio della rotazione. La legge di Bilancio 2019 introduce la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere ad affidamento diretto anche per i contratti ricompresi tra 40.000 e 150.000 euro previa consultazione, se esistenti, di 3 operatori economici. Nell’articolo della nuova legge emergono tuttavia alcune criticità per questa fascia di lavo-ri poiché, se da un lato è previsto l’affidamento diretto, dall’altro viene fatto riferimento alla consultazione di 3 operatori.

L’affidamento diretto lascia un’assoluta libertà di scelta del contraente; introdurre la preventiva consultazione di 3 operatori economici sembrerebbe pertanto contraddittorio. Questa nuova modalità ponendosi tra l’affidamento diretto puro e lo svolgimento di una procedura di gara, lascia in sospeso molti dubbi e possibilità di interpretazioni e pro-babilmente giungeranno novità in merito dai tribunali.

Appalti pubblici: lavori tra i 150.000 e 350.000 euro

Per l’affidamento dei contratti rientranti nella fascia tra i 150.000 e 350.000 euro, la legge di Bilancio 2019 prevede lo svolgimento di una procedura negoziata: gli operatori da invitare devono essere almeno 10.

Appalti pubblici: lavori tra i 350.000 ed 1 milione di euro

Qualora l’importo lavori sia pari o superiore a 350.000 euro ed inferiore a 1.000.000 di euro, si avvierà una procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori economici, ove esistenti (art. 36, comma 2, lett. c) del Codice dei contratti).


INALZATI ANCHE GLI IMPORTI OLTRE I QUALI E’ OBBLIGATORIO IL RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO
La legge n. 145/2018, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (G.U. 30 dicembre 2018), ha innalzato da 1000 a 5000 euro l'importo oltre il quale è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi.

 

 

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